.
  Tutte le offerte Foto Home page


Vademecum del viaggiatore

 

Viaggiare può significare dover risolvere inconvenienti di diverso tipo:dalla perdita della carta di credito alla necessità di rivolgersi alle strutture sanitarie della zona...ecco cosa fare per venirne fuori!

--------------------------------------------------------------------------- 
  • Documenti

Prima di partire è bene documentarsi su quali siano i documenti necessari per l'espatrio.Per i paesi aderenti all'Unione Europea e ai trattati di Schengen è necessario unicamente essere in possesso della propria Carta d'identità , altrimenti bisogna munirsi di passaporto rilasciato dalla questura della città di provenienza.Pe recarsi in certi paesi è opportuno anche fornirsi di un visto.Per visitare queste e altre informazioni vi consigliamo di recarvi sul sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it.

--------------------------------------------------------------------------- 
  • Furto o smarrimento della carta di credito

In questo caso è necessario:

1)bloccare immediatamente la carta telefonando al numero messo a disposizione dellla società emittente della carta di credito;

2)denunciare il furto o lo smarrimento alla autorità competente e conservare la documentazione che potrebbe essere richiesta alla società emittente della carta di credito,

3)è possibile richiedere una carta d'emergenza che verrà fornita generalmente nel giro di 24-48 ore


I numeri utili:


-American Express +39 0672900347
-Bankamericard :Italia 800207167:Estero +39 04322744106
-Diners Club:Italia 800864064;ESTERO +39 063213841
-CartaSi:Italia 800151616;ESTERO +39 0234980020(usa numero verde internazionale 18004736896).
 

---------------------------------------------------------------------------

·        Vaccinazioni

 Prima di raggiungere determinate mete è bene rivolgersi con anticipo a uno dei centri specialisti istituiti presso Asl e ospedali.Ogni anno l'organizzazione mondiale della sanità redige il volume International travel and health consultabile anche via Internet ricco di suggerimenti aggiornati: www.who.int/ith 

Anche il Ministero della salute pubblica fornisce schede informative sul suo sito: www.ministerodellasalute.it/promozione/malattie/schede/viaggiatori.doc  

----------------------------------------------------------------------------------------

  • Coperture assicurative

Il nostro servizio sanitario nazionale non riconosce un diritto incondizionato alla coperura sanitaria per cittadini italiani che si recano all'estero per motivi non di lavoro.Pertanto prima di intraprendere un viaggio è bene recarsi presso la propria Asl per sapere se il paese della nostra destinazione è convenzionato con l'Italia (come nel caso degli stati membri della UE).

E111 Questo modello dà diritto a ottenere cure gratuite in caso di urgenza.Può essere emesso per un periodo non superiore ai 6 mesi ed è valido solo per gli stati che sono convenzionati con l'Italia. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO DI LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO

 

Al fine di proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea (UE) ha adottato regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.

Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.

Le misure si applicano a partire dal 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.

Cosa c'è di nuovo

All’atto della preparazione del proprio bagaglio

Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità.

Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20).

Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

In Aeroporto al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

  • presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati
  • togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione
  • estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione.

Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.

I liquidi comprendono:

  • acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
  • creme, lozioni ed oli
  • profumi
  • spray
  • gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
  • contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
  • sostanze in pasta, incluso dentifricio
  • miscele di liquidi e solidi
  • mascara
  • ogni altro prodotto di analoga consistenza

E' ancora possibile:

  • trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano)
  • trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli
  • comprare liquidi come bevande e profumi, conservandone la prova d'acquisto, nei negozi, nei Duty Free situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell'Unione Europea. I prodotti acquistati presso i Duty Free ed a bordo dei suddetti aeromobili saranno consegnati in sacchetti sigillati che si consiglia di non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

 Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri provenienti da scali extracomunitari 

 

I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell'Unione Europea ed al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) possono essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari. In caso di voli diretti, invece, i liquidi possono essere regolarmente trasportati a bordo.

Il Regolamento Europeo 915/2007, del 31 luglio 2007, prevede l'equiparazione degli acquisti di sostanze liquide effettuati nei duty free shops di taluni scali extracomunitari a quelli dell'Unione Europea, purché le misure di sicurezza adottate da tali scali siano equiparabili a quelle comunitarie, e sia stata conseguentemente raggiunta un'intesa fra l'Unione Europea ed il Paese interessato, in seguito ad attente verifiche da parte della commissione delle Comunità Europee.

In attuazione di questa previsione, sono stati equiparati agli scali europei, l'aeroporto di Singapore e gli aeroporti della Croazia (Ragusa, Fiume, Pola, Spalato, Zara, Zagabria). È quindi possibile, nei duty-free shops dei citati aeroporti acquistare prodotti liquidi anche se sono previsti scali di transito in aeroporti comunitari prima della destinazione finale. Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.

Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.

 

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti.

Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo di legge (Regolamento CE 820/2008 dell'8 agosto 2008).

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

OVERBOOKING

 

 Nel caso in cui al passeggero in partenza da un aeroporto comunitario venga negato l'imbarco a causa di una sovraprenotazione operata dalla compagnia aerea, nonostante egli sia in possesso di regolare biglietto, sia regolarmente prenotato e si sia presentato nei tempi previsti per l'accettazione, egli ha il diritto di scegliere tra:

1. Rimborso senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
2. Volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale
3. Volo alternativo ad una data successiva a lui più conveniente

Nel caso in cui al passeggero, su un volo sovraprenotato, venga offerta la possibilità di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, egli ha il diritto ad un rimborso della differenza di prezzo.
Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha il dovere di pagare immediatamente, dopo il negato imbarco e senza che il passeggero lo richieda:
 ·  Per i voli inferiori ai 3.500 Km: 150 Euro (Lit. 290.440). Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre due ore dopo l'orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può essere ridotta a 75 Euro (Lit. 145.220)·  Per i voli superiori ai 3.500 Km: 300 Euro (Lit. 580.880). Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre quattro ore dopo l'orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può essere ridotta a 150 Euro (Lit. 290.440)

La compensazione verrà pagata in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
La misura della compensazione potrà essere limitata al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.
In aggiunta alla compensazione la compagnia dovrà assicurare, a titolo gratuito, in favore di coloro ai quali sia stato negato l'imbarco:

1. una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
2. pasti e consumazioni in congrua relazione all'attesa del volo alternativo
3. nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo

Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione all'organizzatore che a sua volta compenserà il passeggero, nei confronti del quale è responsabile per l'adempimento del contratto.
 

RITARDATA PARTENZA E CANCELLAZIONE DEL VOLO

 

 Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e quindi di ottenere il rimborso per la parte non usata del biglietto, salvo ulteriori azioni risarcitorie in caso di imputabilità della cancellazione al vettore.
In alternativa il passeggero ha titolo a raggiungere la destinazione finale comunque con mezzo aereo, compresa l'utilizzazione di voli operati da altri vettori, seppure in data successiva e comunque non oltre la validità del titolo di viaggio. Tale opportunità è nella disponibilità del passeggero, che in ogni caso deve essere assistito dalla compagnia così da ridurre al massimo il disagio subito.
Qualora la causa della ritardata partenza, anche per la riprotezione di passeggeri di voli cancellati, sia imputabile alla compagnia aerea, il passeggero avrà diritto a:
 ·  Una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione·  Pasti e consumazioni in congrua relazione all'attesa del volo·  Adeguata sistemazione in albergo
 

RESPONSABILITA’ RELATIVE AL BAGAGLIO

 

 TRASPORTI INTERNAZIONALI (Convenzione di Varsavia del 1929 e protocolli aggiuntivi)

Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al momento dell'accettazione) il passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 17 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) - circa 24 Euro pari a circa Lit. 46.470 per chilogrammo - salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 332 DSP - circa 461 Euro pari a circa Lit. 892.000 - per passeggero.

TRASPORTI NAZIONALI (Codice della navigazione, leggi e disposizioni successive)

Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 222,08 Euro (Lit. 430.000) per ciascun bagaglio registrato, oppure fino a 17,04 Euro (Lit. 33.000) per chilogrammo, salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1007,09 Euro (Lit. 1.950.000) per passeggero.

MODALITA' PER I RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO

La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta ed immediata all'atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire e deve essere effettuata su appositi moduli (PIR - Property Irregularity Reports), disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale.
Il reclamo scritto deve essere presentato alla compagnia, a pena di decadenza:

TRAFFICO NAZIONALE

entro 3 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo

TRAFFICO INTERNAZIONALE

entro 7 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo

I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia, a pena di decadenza:

TRAFFICO NAZIONALE

entro 3 giorni dalla riconsegna

TRAFFICO INTERNAZIONALE
 entro 7 giorni dalla riconsegna


Reclami per danni al 'bagaglio non registrato', il diritto al risarcimento si prescrive:
TRAFFICO NAZIONALE

entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque il passeggero ha l'onere di dimostrare che il danno è stato determinato da causa imputabile alla compagnia

TRAFFICO INTERNAZIONALE

entro due anni dall'arrivo a destinazione

Reclami per danni al 'bagaglio registrato', il diritto al risarcimento si prescrive

TRAFFICO NAZIONALE
entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è responsabile, a meno che non provi che essa, i suoi dipendenti e preposti abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno)

TRAFFICO INTERNAZIONALE
entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è responsabile a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno).
 

RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE

 

 Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree comunitarie non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la compagnia comunitaria ha l'obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla responsabilità oggettiva.
La compagnia deve provvedere al pagamento di anticipi, in proporzione al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione dell'avente titolo all'indennità. In caso di morte l'anticipo non sarà inferiore a 15.000 DSP - circa 20.820 Euro pari a circa Lit. 40.313.150 - a passeggero.
Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro l'Unione Europea e che non intendono applicare tale sistema risarcitorio hanno l'obbligo di informare i passeggeri di tale situazione direttamente o tramite le agenzie, nonché di illustrare loro il regime seguito. In tal caso la responsabilità delle compagnie non comunitarie, che imbarcano passeggeri in Italia, è comunque limitata (legge 274/88) a 100.000 DSP - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero.